FIRMA DA REMOTO E GIURISPRUDENZA

NORME E GIURISPRUDENZA

 In base alla definizione contenuta nell’articolo 24 del Codice dell’amministrazione digitale, la firma digitale  si riferisce «in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata», «integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente» ed ha il valore di una firma autografa. Ciò non vale  per tutte le tipologie di firma elettronica. Il valore legale della firma è  specificato nell'l’articolo 20 del Cad, in base al quale il documento informatico ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile ed equivale  quindi ad una scrittura privata valida, quando ha: «firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata, o una firma elettronica avanzata».Il documento sottoscritto con firma digitale presenta integrità, poichè il contenuto non può essere alterato e il documento non può essere modificato o manomesso successivamente all’apposizione della firma; autenticità perchè è  certa l'identità del firmatario, la provenienza  del documento dal sottoscrittore è verificata;  il firmatario non può più disconoscere il documento sottoscritto con la propria firma digitale. Nell'ordinamento italiano la firma elettronica è definita come "un insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica": è quindi la forma più debole di firma in ambito informatico, in quanto non prevede di per sé meccanismi di autenticazione del firmatario o di integrità del dato firmato. La firma elettronica perde il valore di mezzo di identificazione informatica di autenticazione e assume il valore di strumento esclusivo di sottoscrizione. La firma elettronica semplice è detta anche “debole” o “leggera”. L’art. 3, n. 11 del Regolamento definisce Firma Elettronica Avanzata quella che soddisfa i requisiti di cui all’art. 26 perchè  è connessa unicamente al firmatario; è idonea a identificare il firmatario;  è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati.
Una firma elettronica avanzata diffusa è la Firma Grafometrica, che consiste in una firma apposta su un particolare tabletcon uno speciale dispositivo (pen drive) che consente di memorizzare alcune caratteristiche biometriche del soggetto: velocità di scrittura, pressione della firma, accelerazione del movimento. La firma grafometrica, rilevata previa identificazione del firmatario nel rispetto delle regole tecniche vigenti, soddisfa il requisito della connessione univoca e della identificazione certa del firmatario e del suo controllo esclusivo sullo strumento di firma. Una firma elettronica qualificata è definita invece come una "firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma"

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Scritto il 26-04-2020 da Alessandra Muller

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