Secondo il nostro sistema legislativo, il chiamato all’eredità, in forza di legge o testamento, per definirsi erede e ottenere i beni ereditari deve accettare l’eredità. La dichiarazione di successione e la trascrizione del relativo certificato hanno una valenza esclusivamente fiscale e, per espressa previsione normativa, non producono alcun effetto civilistico.
Quando si stipuli un atto di compravendita che abbia per oggetto immobili che provengano da una successione, il notaio è tenuto a trascrivere l’accettazione tacita di eredità, salvo il caso in cui l’acquisto ereditario non risulti già trascritto .
Il motivo principale per il quale è necessaria tale formalità è la tutela dell’acquirente, e banca mutuante, dalla fattispecie dell’erede apparente. È, possibile che chi vende sia erede solo apparentemente e quindi, chi acquista potrebbe subire l’azione di petizione di eredità da parte del vero erede ed essere tenuto dunque a restituirgli il bene. Tale rischio non si realizza se viene eseguita la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità a favore dell’erede apparente, purché l’acquirente dell’immobile sia in buona fede. La trascrizione dell’accettazione tacita di eredità si rende opportuna anche per osservare il rispetto del principio di continuità delle trascrizioni. In assenza della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto e, quindi, quest’ultimo non può far valere il proprio acquisto davanti ai terzi e l’eventuale ipoteca iscritta sul bene a favore di una banca mutuante non si costituisce. l’istituto della c.d. pubblicità sanante non si costituisce. Tale istituto consente a colui che acquista in buona fede un bene immobile di salvare il proprio acquisto anche nel caso in cui i titoli di provenienza siano invalidi, purché siano decorsi cinque anni dalla trascrizione dall’atto viziato di nullità e non sia stata trascritta una domanda giudiziale di impugnativa dell’atto stesso. Nel caso il bene immobile sia oggetto di procedura esecutiva, il Giudice rilevando l’assenza della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, deve dichiarare l’improcedibilità della procedura e ordinare la cancellazione del pignoramento.La prassi più diffusa è quella di eseguire la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità nei 20 anni dalla morte del defunto. Oltre i 20 anni, l’acquirente ha la possibilità far valere l’istituto dell’usucapione tutelando, così, i diritti da lui acquistati sui singoli beni.
Per l’esecuzione della trascrizione dell’accettazione tacita di eredità sono dovuti degli oneri fiscali e degli oneri professionali. Gli oneri fiscali per ciascuna conservatoria dei registri immobiliari sono i seguenti:
Gli oneri professionali variano da professionista a professionista e variano da 100 e 300 euro (oltre ad IVA) per ciascuna formalità.
Nell’antica Roma, come nell’attualità, la ricerca di...continua
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