Le aree PEEP, sono aree destinate alla costruzione di case di tipo economico e popolare, nonchè ad opere e servizi complementari e di verde pubblico. Tali aree sono anche conosciute come “piano di zona” o “piano 167” dal numero della legge che le ha introdotte per la prima volta nel 1962.Il Comune in questa occasione ha concesso ad enti e costruttori il diritto di superficie, o diritto di proprietà limitato ad una durata di 60/99 anni, al fine di favorire la costruzione di case popolari. Ha imposto però alcuni vincoli che riguardano la locazione e la vendita: La normativa prevedeva infatti che le unità immobiliari in zona 167, potessero essere alienate o locate quando fossero decorsi 5 anni dal rogito notarile di assegnazione definitiva, salvo deroga ed autorizzazione del Comune e quando intervenivano motivi, quali:
Il prezzo massimo di cessione dell’alloggio per le vendite successive alla prima, veniva determinato in “Convenzione” con il Comune.
Per affrancazione si intende la rimozione del vincolo relativo al prezzo massimo di cessione e locazione degli immobili realizzati nei Piani di Zona, a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte del proprietario dell’immobile a favore dell’Amministrazione Comunale. Possono avvalersi della procedura di affrancazione tutti i proprietari degli alloggi realizzati su aree ricomprese nei piani di zona ( I e II P.E.E.P.), sia concesse in diritto di superficie che cedute in diritto di proprietà, trascorsi cinque anni dal primo atto di trasferimento (quello cioè intervenuto tra concessionario/cessionario del diritto di superficie/proprietà che ha sottoscritto la convenzione con il Comune di Roma e l’assegnatario/acquirente). Per poter proporre istanza di affrancazione, occorre:
- che il soggetto richiedente sia l’attuale proprietario dell’immobile;
- che siano trascorsi cinque anni dal primo atto di trasferimento ( quello cioè intervenuto tra concessionario/cessionario del diritto di superficie/proprietà che ha sottoscritto la convenzione con il Comune di Roma e l’assegnatario/acquirente).
Il proprietario dell’immobile, oggetto di affrancazione, dovrà presentare istanza presso la U.O. Edilizia Sociale del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, scaricando on line l’apposito modulo o ritirandolo di persona presso la U.O. stessa. All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• Copia integrale del titolo di proprietà Immobile (atto d’acquisto o atto di assegnazione dell’immobile e nota di trascrizione)
• Visura catastale storica e planimetria catastale dell’immobile
• Copia integrale del Regolamento di Condominio e delle Tabelle millesimali di proprietà generale, la cui validità ed attualità anche in relazione ad eventuali modifiche sopravvenute dovrà essere attestata dall’Amministratore di condominio secondo apposito modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ( mod. AFF – 02/16 )
• Copia del documento di identità del proprietario o del legale rappresentante (se persona giuridica)
• Codice fiscale del proprietario o del legale rappresentante (se persona giuridica)
• Partita IVA (se persona giuridica)
• Dichiarazione in ordine alla capacità a contrarre con la pubblica amministrazione
• Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria (€ 100,00) previsti dalla deliberazione di Assemblea Capitolina. n. 116 del 23.10.2018
Al termine dell’istruttoria effettuata dagli uffici, verrà comunicato al richiedente l’ammontare del corrispettivo di affrancazione da corrispondere a Roma Capitale, prima della stipula della convenzione, al fine di liberare l’immobile dal vincolo del prezzo massimo di cessione e immetterlo, quindi, sul libero mercato.
L’utente dovrà quindi trasmettere alla U.O. Edilizia Sociale del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica sia la documentazione attestante il pagamento effettuato, sia il nominativo del notaio di fiducia per la stipula dell’atto pubblico.
5. Che cosa deve fare chi ha già presentato l’istanza?
Chi ha già presentato l’istanza deve controllare di aver consegnato tutta la documentazione richiesta (vedi faq precedente) ed eventualmente integrarla utilizzando il nuovo modulo di istanza segnalando nel riquadro in alto a destra la data di presentazione della stessa e il numero di protocollo.
6. Il pagamento del corrispettivo di affrancazione può essere rateizzato?
No, il corrispettivo deve essere versato in un’unica soluzione prima della stipula della convenzione.
7. Si affrancano anche gli immobili realizzati senza convenzione ex art.35 L.865/71?
Gli immobili realizzati senza convenzione non sono sottoposti alla procedura di affrancazione. Ciò è desumibile dalla lettura delle linee guida approvate con deliberazione G.C. n. 13 del 5 agosto 2016, Allegato “A”, laddove al punto b), concernente l’Ambito di applicazione dell’istituto dell’affrancazione, espressamente si dispone che: ”sono soggette alla procedura di affrancazione ex art.35 L.865/71 le singole unità abitative e loro pertinenze ( art.31, comma 49bis, L.n.448/1989) individuate dalle convenzioni sottoscritte tra Roma capitale ed il concessionario/cessionario del diritto di superficie/proprietà.”
8. Si affrancano anche gli immobili convenzionati ex art. 35 L. 865/71 ma inerenti ad assegnazioni effettuate ai sensi dell’art.11 della L. 167/62 (ad esempio come il P.d.Z. “Tiburtino Sud”)?
L’affrancazione opera anche laddove vi siano convenzioni (ad esempio come il P.d.Z. “Tiburtino Sud”) inerenti assegnazioni effettuate ai sensi dell’art.11 della L. 167/62, anche di natura permutativa che, benché stipulate in vigenza della L. 865/71, non contengono l’articolo relativo ai criteri per la determinazione del prezzo massimo di cessione.
In tal caso, in assenza di previsione convenzionale, si rinvia alla fonte normativa che regolamenta la materia (art. 35 L.865/71) che espressamente prevede la determinazione del prezzo massimo di cessione per immobili ricadenti in aree P.E.E.P.
Solo nel caso in cui vi siano immobili realizzati a seguito di assegnazioni effettuate sulla base di verbali della Commissione ex art.11 della L.167/62 cui non è seguita alcuna convenzione, gli stessi non soggiacciono alla disciplina di cui all’ art.5, comma 3bis della L. 106/11 e l’istituto dell’affrancazione non può ritenersi applicabile.
9. Si affrancano anche gli immobili che ricadono su aree convenzionate ai sensi dell’ art. 16 della L. 167/62, sebbene stipulate in data successiva alla L. 865/71?
Agli immobili che ricadono in aree convenzionate ai sensi dell’ art. 16 della L. 167/62, sebbene stipulate in data successiva alla L. 865/71, non si applica l’istituto dell’affrancazione in quanto sottoposte al regime transitorio di cui all’art. 36 della L. 865/71, ove si prevede che: “ Le disposizioni contenute nell’articolo precedente non si applicano alle aree che alla data di entrata in vigore della presente legge siano state acquisite, previa assegnazione, da enti pubblici o da cooperative o siano state cedute, anche in superficie, dal comune a privati o per le quali, alla medesima data, sia pervenuta, l’assegnazione e sia in corso il procedimento di espropriazione da parte di detti enti o cooperative”.
Nell’antica Roma, come nell’attualità, la ricerca di...continua
Commenti